Le mansioni del lavoratore dopo la riforma del Jobs Act

Le mansioni sono fondamentalmente l’oggetto della prestazione lavorativa. Si tratta dell’insieme dei compiti che il lavoratore dovrà adempiere nel rapporto di lavoro, elencate nel contratto di lavoro.

Dagli anni 70 in poi, mentre prima vi era una distinzione più netta tra le categorie di impiegati e operai, si arriva all’inquadramento unico.
Quando si ha una modifica delle mansioni associate al lavoratore questa può essere dall’ambito della categoria di appartenenza sino ad arrivare a un settore completamente diverso.
Ma qual’è l’interesse che sta dietro alla necessità di modificare le mansioni di lavoro? Spesso l’interesse è quello del datore di lavoro, che ha bisogno di maggiore flessibilità.
Si è avuta con il Jobs act una modifica (nel 2015) dell’articolo 2103, con uno spostamento del baricentro dalla tutela del lavoratore ad un interesse più organizzativo ed economico.
Viene meno il concetto di equivalenza, importante perché così si è permessa una modifica in peius delle mansioni del lavoratore.
Il mutamento delle mansioni deve essere necessariamente accompagnato dalla formazione del lavoratore per il nuovo compito.
Mansioni di tipo inferiore possono essere previste come assegnazione nei contratti collettivi, a patto che siano appartenenti alla medesima catergoria legale.
Il cambiamento della mansione è necessario che sia comunicato in maniera scritta, a pena di nullità; inoltre il lavoratore ha il diritto alla conservazione dell’inquadramento e del trattamento retributivo fino ad allora conseguito.
Dopo la modifica del 2015 si ha che attraverso accordi individuali è possibile stipulare degli accordi con il lavoratore e assumere una qualifica inferiore rispetto a quella di assunzione.

Esistono tre tipolgie di mutamento delle mansioni: orizzontale, demansionamento e infine la modifica in melius (che non è detto sia definitiva).
Quando si ha la modifica in melius è possibile che il lavoratore sia chiamato a svolgere una mansione superiore per un lasso di tempo limitato, senza che queste mansioni si consolidino e diventino definitive.
Dopo sei mesi il lavoratore acquisisce automaticamente il livello di inquadramento superiore. Naturalmente il dipendente assegnato alle mansioni durante il periodo dei sei mesi sarà inquadrato nel suo livello ma riceverà una retribuzione superiore; dopo i sei mesi rientrerà nel livello superiore sia dal punto di vista della retribuzione sia nell’inquadramento.

Quindi riassumendo si è avuto un mutamento delle mansioni unilaterali (se rimanenti all’interno dello stesso livello di categoria), un mutamento unilaterale in un livello inferiore (se vengono modificati gli assetti organizzativi aziendali in maniera da incidere sulla posizione del lavoratore), nuove ipotesi che possono essere previste tramite il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL).
Ad ultimo è possibile anche compiere accordi in sede protetta per modificare le mansioni anche in peius.

 


Appunti di economia e diritto condivisi da studenti universitari

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