La responsabilità del professionista rispetto ai codici deontologici (riassunto)

Per ciascuna professione regolamentata esistono dei codici deontologici, in cui si descrivono le modalità di comportamento da tenere tra colleghi, colleghi e clienti e autorità pubbliche. La violazione comporta delle sanzioni, che possono essere a seconda della gravità della violazione anche pecuniarie o anche sino alla cancellazione dall’elenco.
Le sanzioni chiaramente hanno un proprio procedimento di attuazione e impugnazione; ciascun ordine professionale ha il potere di autoregolamentare anche il procedimento disciplinare in caso di contestazioni assegnate ai singoli iscritti.
Le sanzioni possono essere quindi ad esempio avvertimento scritto, cancellazione dal registro e di altri generi.
È presente nella responsabilità professionale una norma per cui viene determinato un esonero di responsabilità da parte del prestatore quando la complessità dell’incarico ecceda la capacità.
Quando la prestazione resa quindi sia di particolare complessità allora la responsabilità viene esclusa per colpa lieve: rimane la responsabilità in capo al prestatore per dolo o per colpa grave mentre invece viene sollevata la responsabilità quando vi sono problemi tecnici di particolare difficoltà che eccedono l’attività ordinaria.
Si risponde dei danni provocati dalla realizzazione della propria opera o servizi quando c’è o una intenzionalità nella realizzazione, in maniera sbagliata o comunque non consona ai dettami della migliore professionalità tipica di quella professione, quindi una violazione delle regole tecniche, oppure una grave situazione di grave negligenza di realizzazione dell’opera da cui scaturisce un danno al committente o a soggetti terzi.
Venendo chiamati alla progettazione di un ponte ad esempio, e nella realizzazione del ponte si sbaglia nella direzione dei lavori, si manca nelle verifiche o altri gravi errori dati dalla mancata professionalità tecnica che doveva essere per professione esercitata a questo punto è chiaro che i danni eventualmente provocati sono imputabili anche a chi progetta il ponte.
Se però i danni erano evitabili solo da un professionista particolarmente capace e non da un professionista medio vi è l’esonero della responsabilità se la colpa è lieve.

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